FOTOGRAFIA NATURALISTICA a cura di Paolo Ravasi

Durante la “serata naturalistica GOL in Val Trebbia” dedicata all’aquila reale, si sono affrontati anche argomenti che più in generale riguardano comunque tutti i selvatici, legati al mondo della “fotografia naturalistica”. Attenzione è stata data ad alcune pratiche illegali e dannose usate sempre più spesso per poter ritrarre (a tutti i costi) il soggetto ambito.
Non è mancato qualche spunto di riflessione su queste attività di natura antropica che possono causare gravi danni, come ad esempio l’abbandono del nido da parte dei genitori se questi vengono disturbati per poter realizzare una fotografia: già in diversi casi atteggiamenti sbagliati hanno comportato perdita ingiustificate ed inaccettabili, con uova o pulli destinati a perire per soddisfare l’ego di qualche “pseudofotografo naturalista” (naturalista???). Da non dimenticare per altro quanto riporta a riguardo, ad esempio per la Regione Lombardia, l’art. 43 della L.R. 26/1993: a norma dell’art. 21 della legge n. 157/92, è vietato a chiunque “e) effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio a uccelli selvatici durante la cova o l’allevamento dei piccoli nati”. Non di meno, l’uso incontrollato e non autorizzato di carcasse di dubbia natura, possono arrecare ulteriori notevoli danni ai selvatici, esponendoli al rischio del saturnismo. Pratica di alimentazione tramite la creazione di carnai (anche provvisori), in ogni caso vietata a prescindere dall’origine del prodotto fornito, se non espressamente autorizzato da parte degli enti preposti, per come ufficialmente riportato nelle comunicazioni recuperate da ben 56 enti tra regioni e parchi del Nord e Centro ITALIA. Di seguito solo alcune delle comunicazioni riferite alla sola Regione Lombardia:
REGIONE LOMBARDIA – mail del 09/02/2023 da infosanita@regione.lombardia.it
L’utilizzo di “scarti di macelleria” (ovvero sottoprodotti di origine animale) si prefigura come costruzione di carnai (definiti come punti di alimentazione per uccelli necrofagi con sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) di categoria 1).
I carnai possono essere autorizzati esclusivamente se destinati agli uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione e alla luce e nel rispetto di quanto contenuto nel Regolamento CE 1069/2009 e il Regolamento UE 142/2011.
Anche l’utilizzo di carcasse di animali selvatici, seppur escluse dal Regolamento CE 1069/2009, NON E’ PRASSI CONSENTITA. La presenza di tali carcasse deve essere segnalata alla Polizia provinciale che provvede al conferimento della carcassa alle Sedi Territoriali dell’IZSLER (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna), al fine di individuare le cause del decesso e di escludere la presenza di patologie pericolose per la fauna selvatica e/o per gli animali domestici e l’uomo, come previsto dal D.d.u.o. 18 ottobre 2021 – n. 13852 Approvazione del «Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica».
PARCO ADDA SUD – pec del 13/03/2023
In risposta alle sue mail di pari oggetto giunte al Parco in data 08/02/2023 prot. 0000674/2023 e in data 17/02/2023 prot. 0000898/2023, con la presente SI CONFERMA quanto già comunicatole dalla Regione per quanto riguarda le norme nazionali e regionali.
POLIZIA FAUNISTICA PROV. VARESE – mail 17/04/2023
…nella pratica di apporre in prossimità dei capanni esche e/o carcasse per attirare rapaci e/o altri animali, letta la risposta di Regione Lombardia, non posso che confermare quanto contenuto.
Ricordo inoltre che è vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche o video registrazioni non autorizzate dalla Regione, relativi a uccelli selvatici durante la cova o l’allevamento dei piccoli nati (L.R. 26/1993 art, 43 comma 1 lettera e).
PARCO OGLIO NORD – pec 18/09/2023
Il divieto relativo ai carnai è un divieto a scopo sanitario (anche se ultimamente l’Unione Europea ha dato delle deroghe per gli avvoltoi), si tratta del regolamento 1069/2009 ex (CE) n. 1774/2002. Come per altre tecniche fotografiche però, operare in modo sprovveduto e senza le necessarie competenze può portare all’illegalità; danneggiare animali selvatici a causa di cattive pratiche di alimentazione artificiale può essere punito per legge perché considerato maltrattamento (art. 544 ter del codice penale e legge 20 Luglio 2004, 189).
PARCO DELLE GROANE– mail 30/05/2023
Le confermiamo il divieto di tale pratica, come per altro già ben documentato da Regione Lombardia nella risposta del 09/02, precisando che nel Parco delle Groane la vigilanza, oltre che agli agenti di Polizia Locale del Parco, è effettuata anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) nelle loto funzioni di competenza
PARCO MONTE BARRO– mail 13/03/2023
Si attenga a quanto indicato dalla Regione Lombardia. L’attività è vietata.
PARCO NORD MILANO– mail 24/03/2023
…riteniamo dannoso anche dal punto di vista sanitario la possibilità di utilizzare nei carnai resti di animali incidentati. Da una parte non si tutelerebbe la salute dei necrofagi, in quanto il cibo non passerebbe preventivamente sotto il controllo sanitario, dall’altra il collocare queste tipologie di fonti di cibo potrebbe creare dipendenze pericolose per specie quali ratto nero, corvidi, gabbiani e altre specie che andrebbero ad alterare un equilibrio già delicato, soprattutto in determinati contesti naturalistici.
Pertanto, la pratica da lei descritta delle fotografia naturalistica eseguita utilizzando posatoi / carnai in territorio Parco Nord Milano è SEVERAMENTE VIETATA.
A vigilare anche su questo divieto qui a Parco Nord Milano c’è l’ufficio Vigilanza composto da Guardaparco e GEV, preposti alla sorveglianza e controllo dell’intero territorio protetto ogni giorno in diverse fasce orarie.